Consultazione di archivi enti pubblici

Per quel che concerne la consultazione per finalità storiche delle carte conservate negli archivi storici degli enti pubblici deve essere applicata la normativa prescritta dagli artt. 122-126 del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42.
Gli enti pubblici regolamentano la consultazione dei propri archivi corrente e di deposito sulla base di principi generali stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali (art. 124 del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42).
Per consultare gli archivi degli enti pubblici la richiesta va inoltrata esclusivamente all'Ente proprietario in quanto, a partire dal d.lgs. 490/1999, l'autorizzazione della Soprintendenza archivistica non è più prevista.
In ogni caso è utile che la domanda dell'interessato contenga informazioni, oltre che sulle sue  generalità, anche sul tipo di ricerca e sulle tipologie di documentazione che intende consultare.
La competenza della Soprintendenza archivistica concerne esclusivamente la concessione del parere in caso di consultazione di atti riservati; tale parere deve essere reso al Ministero dell'interno. Per questo argomento si veda la parte dedicata alla consultazione degli archivi privati.
I limiti cronologici per la consultazione degli archivi non sussistono per coloro che chiedono di accedere alla documentazionene per fini amministrativi. Tale accesso è regolamentato dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e sue modificazioni e integrazioni e dall'art. 122, comma 2. del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42.
 
Giovanna Bacoccoli
Anna Angelica Fabiani
Francesca Tomassini