Dichiarazione di interesse storico particolarmente importante

La dichiarazione di interesse storico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, attesta l'esistenza, nell'archivio o nei singoli documenti appartenenti a privati (persone, famiglie, enti di natura privata, imprese ecc.), delle caratteristiche di bene culturale.
La dichiarazione d'interesse storico particolarmente importante è emanata dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, su indicazione della Soprintendenza archivistica ed ufficializza  l'esito dell'attività conoscitiva sul patrimonio svolto da quest'ultima. A seguito di tale provvedimento, gli archivi e i singoli documenti diventano beni culturali sottoposti alla normativa di tutela prevista dallo stesso Codice.
Il privato proprietario, possessore o detentore di un archivio dichiarato è obbligato a garantirne la conservazione, l'ordinamento e l'inventariazione e deve permettere la consultazione dei documenti agli studiosi che ne facciano motivata richiesta, tramite il Soprintendente archivistico. E' altresì obbligato a chiedere l'autorizzazione alla Soprintendenza archivistica per lo spostamento dell'archivio dalla propria sede, per il trasferimento della proprietà o detenzione ad altre persone giuridiche, per procedere a scarti della documentazione e ad interventi di restauro. L'autorizzazione della Soprintendenza archivistica deve essere richiesta anche per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni e mostre di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza.
Il privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio dichiarato di interesse storico particolarmente importante, qualora abbia eseguito interventi conservativi sul proprio archivio, può ricevere contributi statali e può anche usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
 
La dichiarazione di interesse storico particolarmente importante degli archivi privati è articolata per fornire ai proprietari, possessori o detentori di archivi ogni garanzia di tutela dei propri diritti.

L'iniziativa dell'avvio del procedimento compete al Soprintendente archivistico il quale comunica tale proposta al proprietario, possessore o detentore dell'archivio ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici. La notifica di avvio del procedimento deve contenere gli elementi di distinzione dell'archivio e la valutazione dell'interesse storico. Il privato ha un termine di 30 giorni entro il quale può presentare eventuali obiezioni o comunicare il proprio consenso alla realizzazione del procedimento (art. 14 d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42).
Il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, entro 120 giorni dall'avvio del procedimento, emana la dichiarazione di interesse storico particolamente importante.
Nella dichiarazione devono essere indicati la motivazione del vincolo e dati sintetici relativi all'archivio: vicende storiche, consistenza, estremi cronologici, stato di conservazione.
Avverso il provvedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante è consentito ricorso, che deve essere inviato alla Direzione generale per gli Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento (art. 16 d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42).
Il ricorso sospende l'attuazione della dichiarazione, ad eccezione delle misure cautelari previste dal Codice. Entro 90 giorni dalla sua presentazione, il Ministero decide sul ricorso.

Gianluca Pistelli