Riproduzione documenti archivistici

In caso di riproduzione di atti di archivi di enti pubblici o di archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, l'interessato deve chiedere l'autorizzazione alla Soprintendenza archivistica.
Le operazioni di riproduzione devono essere effettuate con strumentazioni o dispositivi che non danneggino le unità archivistiche prese in considerazione. Si specifica che non è consentita la riproduzione fotostatica.
La riproduzione va effettuata preferibilmente in loco e la documentazione deve essere subito ricollocata nella sua posizione originaria.
Gli atti contenenti dati personali dovranno essere trattati secondo la disciplina del d.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
 
Procedura di autorizzazione
La richiesta di riproduzione deve essere indirizzata alla Soprintendenza archivistica compilando, in ogni sua parte, l'apposito modello.
Alla richiesta va allegata copia di un documento di identità.
Il Soprintendente archivistico al ricevimento della richiesta invia al richiedente e al proprietario dell'archivio una nota contenente l'autorizzazione alla riproduzione.
 
Giovanna Bacoccoli
Anna Angelica Fabiani
Francesca Tomassini